Distanze alveari
Per quanto concerne le distanze degli alveari da confini di proprietà, l'APS Apicoltori Pordenone F.V.G. fa riferimento alla Legge N. 16 del 29-03-1988 art. 11 Disciplina delle distanze degli apiari e degli alveari, di cui segue il testo:
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri nella direzione di sortita delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto: a) alle strade di pubblico transito; b) ai confini di proprietà.
2. L' apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l' apiario e gli immobili di cui al comma 1, sono interposti muri, siepi e altri ripari, senza soluzione di continuità , che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere altezza non inferiore a 2 metri ed estendersi per almeno 5 metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario.
3. Sono comunque fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate anche in difformità delle distanze sopra fissate.
4. Gli apicoltori o detentori di alveari devono adeguarsi alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli alveari esistenti e immediatamente per i nuovi apiari.
Mentre le distanze tra apiari, non essendoci riferimenti normativi Nazionali che fissino delle distanze minime per apiari di consistenza inferiore a 50 alveari, la commissione apistica provinciale ha stabilito dei parametri tenendo conto: del carico degli alveari per zona, il potenziale nettarifero della stessa e la vicinanza ai centri abitati
1. Apiari composti fino a 20 alveari devono distare almeno 300 m in linea d'aria tra loro.
2. Apiari composti fino a 40 alveari devono distare almeno 500 m in linea d'aria tra loro e dai centri abitati.
Tali distanze possono subire variazioni salvo accordo tra gli apicoltori interessati.
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